Ecobonus 2020: detrazione 50 65 % risparmio energetico:
Detrazione fiscale 50% e 65% sul risparmio energetico 65 % (Ecobonus Enea). Guida aggiornata al 2020 sui bonus dell’Agenzia delle Entrate. Quali sono le pratiche, gli interventi e i lavori a cui spettano le agevolazioni? Qual’è l’importo massimo detraibile e quando applicare l’iva al 10%. Facciamo chiarezza sul bonifico parlante e gli altri adempimenti richiesti.
Se stai leggendo questo articolo è perché hai volgia di inquinare meno e risparmiare qualche soldino. Magari proprio per sfruttare gli incentivi e le detrazioni messe in campo dall’Agenzia delle Entrate. Con questa guida cercherò di far chiarezza in questa giungla fatta di norme, a volte contraddittorie, sui bonus sul risparmio energetico.
E’ certa la proroga dell’ecobonus per tutto il 2020.
Ma vediamo tutti gli aspetti in dettaglio.
Che cos’è l’ecobonus?
Con l’Ecobonus, il governo ha voluto incentivare i lavori che si pongono come obiettivo quello di ridurre i consumi energetici dei nostri edifici. Inoltre, il secondo scopo è quello di sorpassare i conbustibili fossili e passare a fonti più ecologiche, come l’energia solare. Direi che ci sta riuscendo a pieno.
Ma in cosa consistono queste detrazioni fiscali? Immagina di ristrutturare casa e di spendere 10.000 € per sostituire l’impianto di ricaldamento corredato da caldaia a condensazione. Oggi, l’Agenzia delle Entrate restituisce il 65 % in detrazioni Irpef della spesa sostenuta. Quindi, l’agenzia, non ti verserà sul conto 6.500 € (65% di 10.000 €) ma ti restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in più rate annuali.
Sono due le aliquote di rimborso previste al variare degli interventi, il 50 e il 65%:
Quali sono i lavori detraibili al 65%.
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII.
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- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione.
- l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
- gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto
- gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
- gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (dal 1° gennaio 2018 per tale intervento l’agevolazione non spetta più nella misura del 65%, bensì del 50%), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
- l’installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.
IMPORTANTISSIMO: per usufruire delle detrazioni occorre l’asseverazione da parte di professionisti abilitati attraverso l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. E’ necessaria la legge 10.
Quali sono i lavori detraibili al 50%.
- l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, porte esterne, portoncini
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto)
- l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati dabiomasse combustibili (pellets,truciolato etc.), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- investimenti strutturali, come il cappotto termico e la coibentazione del tetto di copertura, con scadenza al 31 dicembre del 2021, dal 70 all’85%. Leggi l’approfondimento.
Alcuni interventi soggetti alla detrazione per risparmio energetico devono essere accompagnati da relazione energetica (ex-legge 10).
Importante: le detrazioni non valgono in caso di nuove costruzione, ampliamenti o demolizione e ricostruzione!!!
Per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Ora dovresti aver chiarito se i tuoi interventi ricadono nelle detrazioni. Ma quanti soldi puoi recuperare?
Qual è l’importo massimo detraibile?
I massimali di spesa per il risparmio energetico sono variabili in base alla tipologia di intervento e l’ammontare massimo della detrazione va da 30.000 euro (impianti termici: riscaldamento e raffrescamento) a 60.000 (involucro: impianti solari / sostituzione infissi) fino a 100.000 euro (interventi più rilevanti sull’intero immobile), sempre su un periodo di 10 anni.
Ma vediamoli in dettaglio:
Tipo di intervento | Massimale |
|
100.000 |
|
60.000 |
impianti geotermici a bassa entalpia
acqua calda sanitaria
da biomasse combustibili |
30.000 |
IMPORTANTE: La detrazione su una fornitura o posa non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Sono cumulabili i massimali ma realizzati su lavorazioni diverse!!!!
Quali sono gli adempimenti richiesti per la detrazione?
Nel caso della detrazione per il risparmio energetico, è necessario l’invio di una pratica all’Enea e, in generale, l’asseverazione dell’intervento a firma di un tecnico che verifichi la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla legge. L’invio dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica, in modalità telematica (sito Enea).
E’ necessario effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario, da richiedere esplicitamente alla propria banca (vedi paragrafo successivo).
La documentazione raccolta, comprese le asseverazioni a firma del tecnico incaricato, andrà poi consegnata al proprio consulente fiscale/caf entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ma tutti possono usufruire della detrazione?Chi può usufruire delle detrazioni fiscali?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. Quindi, se hai un lavoro e risiedi in Italia, potrai accedere al bonus.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
– proprietari o nudi proprietari;
– titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
– locatari (affittuari) o comodatari;
– soci di cooperative divise e indivise;
– imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l’azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
– soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Infine, mi preme precisarti che la detrazione spetta indistintamente in caso di prima casa e seconda etc.
Sul tuo immobile, potrebbero esserci più comproprietari. Come dovrai comportarti:
A chi spetta la detrazione in caso di più proprietari (comproprietà)?
La detrazione Irpef per l’Ecobonus spetta a chi effettua il pagamentomediante bonifico parlante.
Questo soggetto deve essere titolare di un diritto reale, come detto in precedenza.
Il soggetto, possessore o acquirente, anche di una porzione di unità abitativa, potrà beneficiare interamente dell’agevolazione, purché sia colui che sostenga la spesa e che sia intestatario delle fatture.
Se la spesa per i lavori è sostenuta da più soggetti, dovranno essere indicati nome, cognome e codice fiscale delle persone interessate alla detrazione fiscale.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, sarà necessario indicare il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Inoltre, per poter accedere alle detrazioni occorre effettuare i pagamenti seguendo determinate regole:
Qual è la dicitura del bonifico parlante per le detrazioni sul risparmio energetico?
Quando ti appresterai a pagare l’idraulico, il muratore, l’elettricista, caldaista, ingegnere, architetto o geometra non pagare in contanti!!!! Occorre pagare il tutto tramite bonifico indicando precise causali. Fortunatamente molte banche hanno predisposto dei bonifici pre-compilati. Sicuramente attraverso la home-banking troverai questo servizio. Altrimenti ti segnalo le corrette diciture delle causali:
Causale ecobonus risparmio energetico:
“Riqualificazione energetica (articolo 1, commi 344-347, legge 296 / 2006. – Pagamento fattura n. ___ del___ a favore di ___ partita Iva ___C.f. beneficiario detrazione_________”.
Altro argomento da chiarire è l’IVA a cui vengono assoggettati i materiali e le prestazioni in una riqualificazione energetica:
Quale IVA si applica per gli interventi volti al risparmio energetico?
L’agenzia delle entrate, per favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio immobiliare uso residenziale, ha ridotto l’iva da pagare su beni e servizi.
In particolare, si pagherà con:
IVA al 4%:
tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche (messa a norma di un ascensore, installazione di servoscala montascale, abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli dei gradini, installazione rampe)
IVA 22%:
gli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori;
acquisto di beni finiti, quando è diretto, da parte del committente, presso il negozio o il deposito di materiali edili.
IVA 10%:
– prestazioni di servizi (manodopera) relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
– beni , solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Quindi, l’aliquota agevolata al 10% dei beni, sarà applicata solo se questi prodotti saranno inclusi all’interno del contratto di appalto che il committente stipulerà con l’impresa. L’impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore (mattonelle, pavimenti, sanitari, etc) con l’IVA al 22% e poi applicherà al committente l’IVA al 10% (andando quindi in “credito d’IVA” nei confronti dello Stato);
L’iva al 10%, se acquisti direttamente tu, puoi ottenerla solo se i tuoi lavori ricadono in restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Non in manutenzione straordinaria.
Discorso a parte, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni e impianti di sicurezza) il 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Vediamo un esempio: Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa, 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari).
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 – 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%. Leggi questo articolo per approfondire.
Inoltre, la legge prevede anche che la possibilità di cedere a terzi il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale sia estesa anche agli interventi sulle singole unità immobiliari. Per rendere più utilizzabile l’ecobonus, inoltre, verrà istituito un fondo nazionale per la concessione di garanzie sui prestitifinalizzati alle operazioni di riqualificazione energetica.
Cosa far mettere in fattura?
Ho voluto relizzare questo paragrafo, in quanto, la corretta descrizione della fattura è essenziale per non aver contestazioni dall’Agenzia delle Entrate.
Gli elementi essensiali sono: tipo di opera (manutenzione straordinaria, ordinaria, risanamento, ristrutturazione), descrizione intervento, localizzazione dell’immobile (indirizzo ed estremi catastali) ed eventuale secondo soggetto che detrae.
Vediamo un esempio:
Descrizione
“Opere di riqualificazione energetica eseguite presso l’immobile sito in via Roma 14 Firenze distinto al NCEU al foglio xx p.lla xx sub x consistenti nella demolizione di un tramezzo. Bianchi Gianna via Roma 14 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.”